Parte III
Art. 14
FRANCHI MINIMI E INTERVIA
In vigore dal 8 dic 1998
1. Mediante la distribuzione e l'altezza dei sostegni va evitato, nelle condizioni più sfavorevoli per carico, lunghezza della campata, oscillazioni eventuali, presenza di neve, il contatto tra il contorno inferiore dei veicoli o le funi dell'impianto e gli eventuali ostacoli sottostanti.
2. L'intervia delle funi e le distanze di rispetto (franchi) di queste e dei veicoli dagli ostacoli fissi laterali appartenenti all'impianto, sono sufficienti per garantire il sicuro funzionamento dell'impianto stesso, anche con la massima velocità di vento per la quale è consentito il servizio.
3. I franchi minimi dagli ostacoli fissi laterali non appartenenti all'impianto, ferma restando l'osservanza della norma generale di cui al precedente comma 2 vengono determinati in misura differente se gli ostacoli sono o no accessibili alle persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;400#art-14