Parte III

Art. 16

ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI

In vigore dal 8 dic 1998
1. Negli attraversamenti di impianti aerei con strade di qualsiasi tipo sono rispettate le altezze minime dei veicoli dal suolo atte a garantire il normale svolgimento del traffico sulle strade stesse. 2. Ogni attraversamento è segnalato sulla strada mediante cartelli monitori e protetto, se necessario, con dispositivi di protezione. 3. Per gli attraversamenti con aree o con acque pubbliche si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi 1 e 2. 4. Negli attraversamenti e parallelismi di impianti aerei con ferrovie, tranvie o filovie, oppure con altri mezzi di trasporto con trazione a fune sono assicurate la regolarità e la sicurezza dell'esercizio degli impianti interessati. Gli attraversamenti di impianti funicolari terrestri con strade sono subordinati alla installazione di dispositivi di sicurezza necessari, in relazione alle caratteristiche dell'attraversamento e del traffico. 5. Negli attraversamenti superiori, inferiori e sotterranei oppure nei parallelismi di impianti con linee elettriche, si osservano le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 1986, n. 339 e le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1988, n. 449. 6. Negli attraversamenti o parallelismi di impianti con linee di telecomunicazioni, escluse quelle in servizio di linee elettriche, con gasdotti od oleodotti o con tubazioni idrauliche, si osservano le prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445.
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