Parte III
Art. 21
STABILITÀ DELLE FUNI SUGLI APPOGGI
In vigore dal 8 dic 1998
1. Nella verifica di stabilità delle funi sulle scarpe si considerano le condizioni di carico della linea più sfavorevoli e le ipotesi di spinta del vento orizzontale secondo quanto indicato al comma 2, lettera b, del precedente , nonché, a impianto fuori servizio, la sottospinta sulle funi. Il profilo delle scarpe è tale da facilitare lo scorrimento della fune ed evitarne la fuoriuscita.
2. Per assicurare la stabilità delle funi portanti-traenti sulle rulliere è garantita, in ogni possibile condizione di carico della linea, la pressione minima correlata alle funzioni della rulliera (di appoggio o di ritenuta) ed al tipo della medesima. Inoltre, la forma e la profondità della gola dei rulli sono tali da evitare il pericolo di scarrucolamento nelle condizioni normali di funzionamento.
3. La stabilità, sui rulli, delle funi cui è affidato il solo compito di trazione è assicurata mediante una conveniente profilatura dei bordi dei rulli stessi, con l'aggiunta di guide atte a riportare sempre le funi nelle gole. È considerata, a impianto fuori servizio, la sottospinta valutata come al comma 1 del presente .
4. I sostegni presentano una rigidezza tale da escludere deviazioni angolari delle scarpe e rulliere che riducono sensibilmente la stabilità su queste delle funi.
5. I gradi di stabilità sono fissati dalla D.G. MCTC.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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