Parte III

Art. 24

VEICOLI

In vigore dal 8 dic 1998
1. I veicoli per funicolari aeree e terrestri, di qualsiasi tipo, sono costruiti in modo da offrire ampia sicurezza contro la caduta accidentale dei viaggiatori e da garantire sufficiente comodità. In particolare hanno ampiezza commisurata al numero dei viaggiatori. 2. La superficie esterna delle cabine è regolare, senza sporgenze nelle quali si possono impigliare le funi. 3. Quando per la costruzione dell'impianto e per le condizioni di lavoro i veicoli possono ricevere impulsi verticali gravosi per il materiale o molesti per le persone, la parte del veicolo contenente i viaggiatori è vincolata alle altre parti mediante dispositivi ammortizzatori. 4. Nelle funivie bifuni le ruote del carrello sono guarnite di materiale cedevole. Esse sono portate da un sistema di bilancieri in modo che le pressioni esercitate sulla portante sono praticamente uguali. Il carico massimo trasmesso da ciascuna ruota alla fune è non superiore ad una frazione dello sforzo di trazione minimo della portante. 5. Nelle funivie monofuni, quando il veicolo è sostenuto da più attacchi alla fune portante-traente, questi sono distanziati tra di loro congruamente, in relazione alle caratteristiche della fune. La ripartizione del carico totale fra gli attacchi è staticamente determinata. Il carico gravante su uno qualsiasi degli attacchi, supposta la fune orizzontale, risulta non superiore ad una frazione dello sforzo di trazione minimo della portante-traente. 6. La massa da considerare per ciascun viaggiatore è correlata alle caratteristiche dei veicoli ed alle finalità dei calcoli di verifica in cui detta massa è introdotta. 7. Per le funivie bifuni si applicano le seguenti prescrizioni: a) per le necessarie ispezioni ogni vettura delle funivie a va e vieni è munita di una piattaforma di osservazione o di un altro dispositivo analogo, eventualmente asportabile, sistemato in prossimità del carrello; sistemi aventi la medesima finalità sono impiegati anche nelle funivie con movimento unidirezionale; b) quando l'anello trattivo è costituito da più tratti di fune interrotti in corrispondenza dei carrelli dei veicoli, il collegamento tra il carrello e tali tratti di fune è attuato mediante dispositivi ad attrito o teste fuse di tipo ispezionabile; c) i veicoli collegati permanentemente all'anello trattivo sono muniti di uno smorzatore (avente caratteristiche tali da escludere pericoli di sollevamento del carrello) per attenuare le eventuali oscillazioni longitudinali della cabina, salvo nei casi in cui ciò viene dimostrato non necessario. 8. Nel caso considerato al precedente comma 7, lettera b, ogni carrello è munito di un freno a ganasce che interviene automaticamente sia in caso di rottura delle funi o degli altri organi costituenti l'anello trattivo, sia per manovra dell'agente di scorta del veicolo, sia nella eventualità di rottura di uno qualsiasi degli elementi che costituiscono la trasmissione del comando del freno. All'atto dell'intervento del freno si interrompe automaticamente l'alimentazione del motore di trazione. 9. Il freno di cui al precedente comma 8 si sena sulla fune portante o su un'apposita fune (fune freno). Il suo congegno è protetto contro gli agenti atmosferici e le ganasce sono rivestite di materiale relativamente tenero e sagomate in modo da evitare, all'atto del serraggio, l'insorgenza di azioni tendenti a sollevare il carrello dalla fune portante o questa dalle scarpe di appoggio. Le funicolari terrestri sono munite di un freno analogo al precedente, agente su una od entrambe le rotaie della via di corsa o su altro elemento fisso della stessa. 10. Nel caso di funivie bifuni o funicolari terrestri aventi l'anello trattivo costituito da un'unica fune chiusa mediante impalmatura, la D.G. MCTC stabilisce, in dipendenza delle caratteristiche dell'impianto e delle circostanze di esercizio, le condizioni alle quali si può consentire l'omissione del freno di cui al precedente comma 9. 11. I veicoli destinati al trasporto di persone in numero superiore ad un determinato limite sono scortati da un agente di vettura. 12. Allorchè il numero di persone trasportabili dal veicolo è inferiore ad un certo limite non vi è l'obbligo dell'agente di vettura. 13. I limiti di numero e le condizioni di esercizio di cui ai precedenti commi sono correlati alla categoria ed al tipo di impianto. 14. Quando il veicolo è accompagnato da un agente di vettura, questi ha la possibilità di determinare dall'interno della cabina l'arresto dell'impianto indipendentemente dal freno a ganasce descritto al precedente comma 8. 15. Per le funivie bifuni a va e vieni e per le funicolari terrestri può essere consentito il comando diretto dalle vetture del programmato ciclo automatico di viaggio.
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