Parte III

Art. 22

COSTRUZIONE DEI SOSTEGNI DELL'IMPIANTO

In vigore dal 8 dic 1998
1. I sostegni di linea possono essere metallici o di cemento armato. 2. I sostegni di linea sono fissati al terreno per mezzo di fondazioni idonee. 3. Le strutture dei sostegni sono costituite da elementi rigidi; la D.G. MCTC decide sulle proposte di soluzioni particolari che consentono spostamenti dei sostegni, anche se limitati. 4. I sostegni sono accessibili soltanto al personale di servizio. 5. Tutte le strutture metalliche sono protette contro le corrosioni.
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