Parte III
Art. 22
COSTRUZIONE DEI SOSTEGNI DELL'IMPIANTO
In vigore dal 8 dic 1998
1. I sostegni di linea possono essere metallici o di cemento armato.
2. I sostegni di linea sono fissati al terreno per mezzo di fondazioni idonee.
3. Le strutture dei sostegni sono costituite da elementi rigidi; la D.G. MCTC decide sulle proposte di soluzioni particolari che consentono spostamenti dei sostegni, anche se limitati.
4. I sostegni sono accessibili soltanto al personale di servizio.
5. Tutte le strutture metalliche sono protette contro le corrosioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;400#art-22