Parte III

Art. 25

DISPOSITIVI DI ATTACCO DEI VEICOLI ALLA FUNE DELL'ANELLO TRATTIVO

In vigore dal 8 dic 1998
1. Quando l'anello trattivo è costituito da più tratti di fune e, quindi, interrotto in corrispondenza dei veicoli, gli attacchi delle estremità dei tratti di fune ai veicoli sono fatti mediante dispositivi ad attrito o teste fuse di tipo ispezionabile. 2. Il corpo e le altre parti resistenti dei dispositivi di collegamento delle funi dell'anello trattivo ai veicoli sono progettati tenendo conto anche delle eventuali sollecitazioni di fatica alle quali possono essere sottoposti. Essi sono costruiti con materiale metallico fucinato o laminato, tenace e di elevata resistenza alla fatica. 3. Quando l'anello trattivo è continuo, e cioè costituito da una fune chiusa ad anello mediante impalmatura, i dispositivi per il collegamento dei veicoli all'anello trattivo, se trattasi di collegamento permanente, rispondono ai seguenti requisiti: a) il corpo del morsetto, che sostiene, mediante perno, il veicolo, è di materiale tenace e sicuramente privo di difetti tali da comprometterne l'integrità; b) i morsetti e, in genere, i dispositivi di attacco sono di forma e dimensioni tali da garantire che il passaggio sulle pulegge motrici e di rinvio e sulle rulliere dei sostegni, richiesto dalle caratteristiche di funzionamento dell'impianto, avviene con sicurezza e facilità, e ciò anche quando l'asta di sospensione del veicolo è deviata trasversalmente. Le ganasce di tali dispositivi presentano alle loro estremità inviti tali che, in relazione alle possibili deviazioni che può subire la fune in qualunque punto dell'impianto, non risultano danneggiamenti ai fili della fune stessa; c) l'attacco del morsetto alla fune, in ogni condizione di lubrificazione, presenta una resistenza contro lo scorrimento non inferiore ad un valore direttamente dipendente dal massimo peso sostenuto dal morsetto medesimo, tenendo opportunamente conto anche della riduzione del diametro originario della fune; d) il morsetto presenta ganasce che stringono la fune, oppure manicotti che ne sposano la forma, in modo che, nell'un caso e nell'altro, risulta assicurata la resistenza contro lo scorrimento di cui alla precedente lettera c) in qualsiasi condizione di moto dell'impianto e di posizione del veicolo. La pressione esercitata dalle ganasce sulla fune ha un valore ed una ripartizione tali da garantire contro danneggiamenti locali della fune medesima. Il congegno destinato a generare tale pressione è costituito in modo da permettere di valutare in modo semplice, sia pure con larga approssimazione, la pressione delle ganasce; e) è ammesso che la pressione sulla fune da parte degli elementi del "morsetto" (inteso questo in senso lato), viene determinata dallo stesso sforzo di trazione della fune quando questa, a tale scopo, viene deviata fra appoggi sfalsati lungo la fune stessa e a contrasto. La profilatura di tali appoggi risponde a quanto stabilito nel presente regolamento nei riguardi dell'incurvamento da imporre alle funi. 4. Se trattasi di collegamento temporaneo, i dispositivi possiedono i requisiti indicati al precedente comma 3, lettere a), b), c) e d) ed inoltre la pressione delle ganasce sulla fune è ottenuta per mezzo di due sorgenti di energia potenziale (molle di compressione od altro dispositivo), ciascuna capace di generare singolarmente almeno la metà del minimo serraggio richiesto.
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