Parte III
Art. 23
SCARPE E RULLIERE
In vigore dal 8 dic 1998
1. Per limitare l'inflessione delle funi sugli appoggi, si provvede come segue:
a) nel caso di scarpe di appoggio (funi soggette solo a piccoli scorrimenti longitudinali), si assegna alle scarpe un raggio in rapporto conveniente al diametro della fune;
b) nel caso di rulliere (funi mobili dell'impianto) si assegna un limite massimo all'angolo di deviazione della fune su ogni rullo, determinato tenendo conto delle ipotesi di carico della linea più sfavorevoli e astraendo dagli effetti dinamici;
c) il diametro dei rulli non è minore di un determinato valore in proporzione al diametro della fune.
2. Per le funi portanti il raggio di curvatura delle scarpe di appoggio è commisurato alla velocità dei veicoli, in modo da limitare il valore dell'accelerazione centripeta.
3. Ciascuna scarpa è di lunghezza sufficiente per evitare l'appoggio della fune sugli spigoli di estremità della scarpa.
4. Le scarpe di funi portanti e le rulliere di funi portanti-traenti consentono il sicuro passaggio, rispettivamente dei carrelli e degli attacchi dei veicoli alla fune, anche quando il veicolo è inclinato per vento laterale. La condizione di libero passaggio del veicolo in corrispondenza di un sostegno è soddisfatta anche nei confronti dell'ingombro offerto da ogni altra sporgenza del sostegno e dalle parti del veicolo che passano ad esso vicino.
5. Le rulliere delle funi portanti-traenti ( di appoggio, di ritenuta o di deviazione) sono del tipo a bilanciere, ovvero di altro tipo atto a ripartire, in maniera praticamente uniforme, la pressione sui rulli e ad evitare il distacco della fune dai rulli.
6. Non sono ammesse sulla medesima verticale media del sostegno, rulliere di appoggio e sovrastanti rulliere di ritenuta. La D.G.
M.C.T.C. può autorizzarne l'impiego per riconosciuta necessità di evitare il tormento della fune e garantirne la stabilità sui sostegni.
7. Le rulliere sono provviste di dispositivi atti a provocare automaticamente l'arresto dell'impianto nel caso di scarrucolamento della fune e di dispositivi raccoglifune.
8. Tutti i rulli sono montati su cuscinetti a rotolamento. Le gole sono rivestite di materiale cedevole, atto anche a ridurre l'usura delle funi.
9. La superficie superiore delle scarpe è tale da facilitare lo scorrimento della fune, eventualmente con l'applicazione di rivestimenti atti a ridurne l'usura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;400#art-23