Parte III

Art. 11

SICUREZZA DELLE FUNI

In vigore dal 8 dic 1998
1. Il grado di sicurezza delle funi non è inferiore al rapporto tra la somma dei carichi di rottura dei fili per trazione (esclusi eventuali nuclei di fili di acciaio dolce) e lo sforzo totale massimo assiale sopportato dalla fune, da determinarsi nelle condizioni più sfavorevoli, ad impianto in movimento od a riposo; ciò subordinatamente all'osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento intese a limitare l'effetto delle sollecitazioni secondarie e che riguardano: a) il raggio delle scarpe d'appoggio delle funi portanti; b) il carico totale e per ruota del carrello sulle portanti; c) le azioni trasmesse dai dispositivi di collegamento dei veicoli con l'anello trattivo; d) il diametro delle pulegge motrici e di quelle di rinvio; e) i rulli guida fune; f) le guarnizioni periferiche delle ruote, pulegge e rulli. 2. Nel calcolo dello sforzo totale massimo assiale si tiene conto anche delle resistenze passive lungo la linea, interessanti la fune che si considera, nonché delle forze d'inerzia all'avviamento ed alla frenatura, in quanto risentite dalla fune in esame. 3. Per quanto riguarda le forze d'inerzia, esse possono essere valutate convenzionalmente come indicato dalla D.G. MCTC, quando la loro incidenza sullo sforzo assiale della fune risulta modesta o la loro insorgenza si manifesta saltuariamente 4. Quando esistono dispositivi di frenatura sulla portante, per il calcolo dello sforzo massimo assiale lungo questa fune si tiene conto anche della forza longitudinale dovuta a questa azione frenante. 5. Il cambio della fune è eseguito quando viene raggiunta la resistenza minima ammissibile, od anche prima se per segni palesi di degradazione si ha fondato motivo di giudicare malsicuro il suo comportamento. È in facoltà del Ministero dei trasporti e della navigazione, direzione generale M.C.T.C., sentita la CFAT, imporre un limite al periodo di tempo di permanenza in servizio delle funi, anche se queste non manifestano segni palesi di degradazione. 6. Nella messa in opera delle funi si evita la formazione di cappi o gomiti e torsioni dannose. Tutte le operazioni di montaggio sono condotte in modo da evitare, in ogni sezione della fune, il raggiungimento della tensione unitaria massima a semplice trazione uguale, per apprezzamento approssimativo, ad una volta e mezza quella massima consentita nell'esercizio come in precedenza indicato. 7. L'impianto è provvisto di un contatore o di un contagiri totalizzatore.
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