Parte III

Art. 10

ANCORAGGI, ATTACCHI D'ESTREMITÀ E IMPALMATURE

In vigore dal 8 dic 1998
1. L'ancoraggio delle funi portanti si realizza per avvolgimento di almeno due spire complete su tamburo fisso, rivestito di adatto materiale cedevole; l'estremità dell'ultima spira a minima tensione viene ulteriormente ancorata ad un sostegno fisso per mezzo di morsetto, resistente ad una tensione residua convenzionale pari ad una frazione dello sforzo di trazione massimo della fune all'ancoraggio. In casi speciali, e per riconosciuta necessità, può tollerarsi altro idoneo sistema di ancoraggio. 2. La fune lenta oltrepassante il sistema di ancoraggio e costituente la riserva è ben conservata ed al coperto. 3. L'attacco della fune portante al contrappeso, realizzato per avvolgimento di questa su un tamburo facente parte di tale contrappeso, soddisfa le stesse disposizioni riguardanti l'attacco mediante ancoraggio. 4. Le teste fuse degli attacchi di estremità delle funi, se ammesse, sono eseguite secondo le disposizioni indicate nel decreto ministeriale 31 agosto 1937, n.2672. L'esecuzione delle teste fuse è effettuata alla presenza e sotto la responsabilità dell'ingegnere direttore dei lavori o direttore di esercizio, impiegando la lega prescritta, preparata da una ditta specializzata del ramo. Copia del verbale dell'esecuzione delle teste fuse è inviata dal direttore dei lavori o dal direttore di esercizio all'ufficio periferico della MCTC competente per territorio. 5. Per i diametri dei tamburi o pulegge di avvolgimento ordinariamente non rotanti (paranchi di regolazione), dei bozzelli e delle radance che si utilizzano per trasmettere la trazione di funi tenditrici o di regolazione si fa distinzione fra i due casi seguenti: a) lo sforzo di trazione arriva all'organo considerato da due capi di fune collaboranti (es. pulegge di compensazione); b) lo sforzo di trazione arriva ad un solo ramo di fune (es. radance). 6. I morsetti impiegati per la connessione di ritorno delle radance sono in numero tale che un terzo di essi, con arrotondamento all'intero inferiore, è sufficiente per impedire lo scorrimento ed hanno, tenuto conto del loro numero, lunghezza e forma tali da ripartire convenientemente sulla fune la pressione necessaria; quando la fune di regolazione si trova nella posizione di massimo svolgimento, restano, sul tamburo, almeno tre spire morte, precedenti l'attacco al tamburo stesso, che comprende alla fine un morsetto di sicurezza. 7. Non sono ammessi giunti di linea sulle funi portanti. Ove lo sviluppo della fune portante dell'intera funivia è tale da non consentire l'adozione di funi di un solo pezzo, si introducono stazioni intermedie di ancoraggio o di tensione. 8. Quando l'anello trattivo è interrotto in corrispondenza dei veicoli, ciascun tratto compreso tra due veicoli consecutivi è di un sol pezzo, senza impalmature. Tuttavia può essere ammessa una sola impalmatura su ciascun tratto quando le circostanze dell'impianto mettono in evidenza le difficoltà di impiego delle funi in un sol pezzo. 9. Lungo le funi che per la loro funzione costituiscono anello chiuso, non è ammessa più di una giunzione, da eseguirsi mediante impalmatura; in via eccezionale, quando le esigenze dell'impianto lo richiedono, sono ammesse due impalmature. 10. Per tutte le funi, escluse le portanti, in caso di danno provocato accidentalmente, e non già da usura proveniente dal normale esercizio, può essere autorizzata una riparazione mediante l'aggiunta di una sola impalmatura. 11. Le impalmature sono eseguite secondo le disposizioni indicate nelle apposite prescrizioni. L'esecuzione è effettuata sotto la responsabilità del direttore dei lavori o di esercizio dell'impianto, il quale redige e firma un apposito verbale; copia del verbale dell'esecuzione delle impalmature è inviata all'ufficio della MCTC competente per territorio. 12. Le funi telefoniche e di segnalazione soddisfano, sia per la parte meccanica sia per quella elettrica, oltre alle norme del presente regolamento, anche quelle emanate dal comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.) riguardanti le linee elettriche aeree esterne, quando siano più restrittive.
Storico versioni

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