Capo III
Art. 12
Quota di partecipazione alle spese generali
In vigore dal 23 gen 1999
1. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, con propria deliberazione, può prevedere che a carico dei beneficiari delle prestazioni sociali sia posta una quota di partecipazione alle spese generali, determinandone altresì l'ammontare e le modalità di versamento sulla base di criteri ispirati a misure di equità sociale, che tengano conto della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1998-07-28;463#art-12