Capo IV
Art. 16
Rinvio
In vigore dal 23 gen 1999
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni concernenti il Fondo di previdenza e credito dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti nonché quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 luglio 1998
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale Treu
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 252
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1998-07-28;463#art-16