Capo III
Art. 14
Convenzioni con enti e privati
In vigore dal 23 gen 1999
1. Con lo stesso procedimento indicato nell', possono essere stipulate convenzioni per la gestione delle attività sociali e per garantire l'ospitalità di beneficiari delle prestazioni sociali presso strutture gestite da enti pubblici o privati ovvero per consentire, in presenza di disponibilità di posti, l'accoglimento nelle strutture dell'Istituto di soggetti assistiti da altri enti pubblici prevedendo quote di partecipazione differenziate rispetto a quelle riservate ai beneficiari iscritti e ai loro familiari.
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1998-07-28;463#art-14