Capo II

Art. 9

Requisiti per accedere alle prestazioni Interessi, spese di amministrazione e fondo rischi

In vigore dal 23 gen 1999
Requisiti per accedere alle prestazioni Interessi, spese di amministrazione e fondo rischi 1. In relazione alle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, il consiglio di amministrazione determina i requisiti necessari per usufruire delle prestazioni creditizie, le modalità di ammortamento, la misura delle spese di amministrazione e del premio compensativo dei rischi dell'operazione nonché i casi di estinzione anticipata e di rinnovo. 2. Il tasso di interesse sulle prestazioni creditizie da erogare può essere modificato con le modalità indicate nel comma precedente, previa approvazione dell'atto deliberativo assunto da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Il consiglio di amministrazione, con proprio atto deliberativo, detta inoltre le norme per la costituzione e il funzionamento di un apposito "fondo rischi" a copertura del mancato recupero delle somme erogate, una volta esperite tutte le azioni idonee a realizzare il credito.
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