Capo I
Art. 4
Patrimonio ed entrate
In vigore dal 23 gen 1999
1. Il patrimonio della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è costituito da:
a) beni immobili strumentali;
b) partecipazioni a fondi immobiliari;
c) titoli di stato o garantiti dallo Stato;
d) disponibilità liquide;
e) anticipazioni, mutui attivi e passivi e altri crediti e debiti;
f) fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;
g) fondi di riserva.
Le entrate della gestione sono costituite:
a) dal contributo obbligatorio previsto dall', comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) dalle rendite e dagli interessi dei beni del patrimonio e, in particolare, degli interessi dei prestiti e mutui ipotecari concessi;
c) dal contributo per spese di amministrazione e dal premio compensativo dei rischi delle operazioni di credito;
d) dalle quote di partecipazione al costo delle prestazioni sociali poste a carico del beneficiario.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1998-07-28;463#art-4