Capo I

Art. 4

Patrimonio ed entrate

In vigore dal 23 gen 1999
1. Il patrimonio della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è costituito da: a) beni immobili strumentali; b) partecipazioni a fondi immobiliari; c) titoli di stato o garantiti dallo Stato; d) disponibilità liquide; e) anticipazioni, mutui attivi e passivi e altri crediti e debiti; f) fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni; g) fondi di riserva. Le entrate della gestione sono costituite: a) dal contributo obbligatorio previsto dall', comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) dalle rendite e dagli interessi dei beni del patrimonio e, in particolare, degli interessi dei prestiti e mutui ipotecari concessi; c) dal contributo per spese di amministrazione e dal premio compensativo dei rischi delle operazioni di credito; d) dalle quote di partecipazione al costo delle prestazioni sociali poste a carico del beneficiario.
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