Capo I
Art. 1
Istituzione della gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali. Finalità
In vigore dal 23 gen 1999
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 19 ottobre 1956, n. 1224, in materia di sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, con il quale è stato istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'ammistrazione pubblica (INPDAP);
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con la quale, all', comma 245, è istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, l'emanazione delle relative norme regolamentari;
Considerato che con la conferenza di servizi in data 9 dicembre 1997 si è proceduto alla definizione delle predette norme;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 aprile 1998;
Vista la comunicazione prot. n. 13/PS-141070/D-21 inviata il 2 giugno 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
Parte generale
.
Istituzione della gestione unitaria autonoma
delle prestazioni creditizie e sociali. Finalità
1. Presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP - è istituita, ai sensi dell', comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, la quale assicura la continuità delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti:
a) all'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonché di mutui ipotecari a tassi agevolati;
b) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;
c) all'ammissione in convitto, nei centri vacanza estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli e degli orfani degli iscritti;
d) al conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti;
e) all'ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonché al ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti;
f) ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione.
2. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività sociali, sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, può essere disposta, con delibera del consiglio di amministrazione, che ne disciplina anche gli aspetti economici, l'utilizzazione a titolo oneroso di immobili dell'INPDAP facenti capo ad altre gestioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1998-07-28;463#art-1