Capo I

Art. 3

Anticipazioni da altre gestioni

In vigore dal 23 gen 1999
1. La gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali può ottenere, per le finalità istituzionali, anticipazioni a titolo oneroso dalle altre gestioni dell'Istituto ad un tasso di interesse pari a quello legale corrente al momento dell'anticipazione. 2. Con le stesse modalità e tassi di interesse, la gestione unitaria può a sua volta effettuare anticipazioni in favore di altre gestioni autonome.
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