Capo II

Art. 7

Criteri e limiti alla concessione di prestiti

In vigore dal 23 gen 1999
1. Per la concessione dei prestiti e la definizione delle relative modalità di erogazione, l'INPDAP adotta, con delibera del consiglio di amministrazione ed in coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, appositi criteri nei quali potranno anche essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio e/o ai motivi addotti a fondamento della richiesta. 2. Tali criteri dovranno tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dall'iscritto e della loro gravità, dando particolare rilievo alle esigenze derivanti da gravi malattie, da disastri naturali, da eventi familiari, dall'acquisto o ristrutturazione della casa di abitazione, da sfratti esecutivi nonché da altre situazioni che saranno ritenute meritevoli di tutela con delibera del consiglio di amministrazione, adottata ai sensi del comma precedente.
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