Capo III

Art. 11

Beneficiari

In vigore dal 23 gen 1999
1. Hanno diritto alle prestazioni sociali tutti gli iscritti di cui all' del presente regolamento. In particolare: a) i figli e gli orfani degli iscritti in servizio o in quiescenza potranno usufruire dell'ammissione ai convitti e ai centri vacanze estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero, nonché del beneficio delle borse di studio; b) gli iscritti cessati dal servizio e i loro coniugi potranno usufruire dell'ammissione nelle case di soggiorno. 2. I soggetti di cui al comma precedente hanno altresì diritto ad ogni altra forma di prestazione sociale istituita ai sensi dell', lettera f), del presente regolamento secondo le indicazioni contenute nei rispettivi atti deliberativi.
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