Capo IV

Art. 15

Prestiti e sovvenzioni in corso di ammortamento

In vigore dal 23 gen 1999
1. Sono trasferiti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: a) il contributo dello 0,35% versato con decorrenza 1 dicembre 1996; b) i rapporti giuridici ed economici in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento concernenti le prestazioni creditizie e sociali erogate dal Fondo di previdenza e credito dipendenti dello Stato e dal Fondo di previdenza dei dipendenti degli enti locali; c) i beni immobili pervenuti ai predetti Fondi a titolo gratuito e con specifica destinazione d'uso per finalità sociali in conseguenza di donazione o di provvedimenti normativi (convitto di Spoleto, convitto di Arezzo, istituto magistrale di San Sepolcro). 2. Restano di proprietà dei fondi indicati nel comma precedente i beni immobili acquistati a titolo oneroso dai fondi medesimi per essere destinati allo svolgimento delle attività sociali. Essi peraltro continuano ad essere utilizzati a titolo gratuito per le medesinie finalità dalla gestione autonoma unitaria del credito e delle attività sociali, sulla quale gravano le relative spese di manutenzione.
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