Art. 12 · Quota di partecipazione alle spese generali
Capo III

Art. 12

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Quota di partecipazione alle spese generali

In vigore dal 23 gen 1999
1. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, con propria deliberazione, può prevedere che a carico dei beneficiari delle prestazioni sociali sia posta una quota di partecipazione alle spese generali, determinandone altresì l'ammontare e le modalità di versamento sulla base di criteri ispirati a misure di equità sociale, che tengano conto della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito.
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urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1998-07-28;463#art-12