Art. 6

In vigore dal 13 mag 1998
1. Sulla base delle proposte di cui all', le commissioni elettorali comunali, entro il 10 ottobre 1998, provvedono alla deliberazione prevista dall'articolo 35 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, ed a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge per la revisione semestrale delle liste elettorali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:1998-04-02;117#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo