Art. 4

In vigore dal 13 mag 1998
1. Le sezioni aventi sede in zone di notevole densità demografica e sufficiente viabilità, hanno, di regola, un numero di elettori per sezione non inferiore a 1.000. 2. Può derogarsi al limite massimo di 1.200 elettori per sezione nei quartieri a maggiore densità abitativa dei comuni capoluogo di provincia, nonché in tutti i casi in cui, in relazione ad esigenze locali, lo si ritenga necessario od opportuno, anche al fine di ottenere la riduzione numerica delle sezioni prevista dal presente decreto. 3. Il numero di iscritti in una sezione può essere inferiore a 500, oltre che nei comuni aventi meno di 500 elettori, in casi eccezionali di comprovate difficoltà nell'esercizio del diritto di voto dovute a notevole distanza tra abitazioni e seggi od in presenza di viabilità assolutamente inadeguata.
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Art. 4 Regolamento recante i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni. — Testo vigente | Portale Normativo