Art. 2
In vigore dal 13 mag 1998
1. La riduzione del numero delle sezioni deve comportare, per ciascun comune, un numero medio di elettori per sezione non inferiore a:
a) 750 elettori nei comuni da 2.001 a 40.000 abitanti;
b) 825 elettori nei comuni da 40.001 a 500.000 abitanti;
c) 900 elettori nei comuni con più di 500.001 abitanti.
2. Salvo che particolari, comprovate condizioni di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto di voto, nei comuni con popolazione inferiore a 1.200 abitanti viene costituita una sola sezione, mentre nei comuni con popolazione da 1.201 a 2.000 abitanti il corpo elettorale è ripartito in due sezioni.
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