Art. 7

In vigore dal 13 mag 1998
1. Qualora le commissioni elettorali circondariali, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 40 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, accertino la non conformità alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al presente decreto delle deliberazioni adottate ai sensi dell', rinviano gli atti alle commissioni elettorali comunali affinché provvedano, secondo le procedure di cui agli articoli precedenti, ad effettuare la riduzione del numero delle sezioni in occasione della revisione semestrale immediatamente successiva. 2. Nel caso previsto al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, relative alle variazioni da apportarsi alle liste elettorali con la revisione semestrale in corso.
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