Art. 5

In vigore dal 13 mag 1998
1. La delimitazione territoriale di ciascuna sezione deve essere ricompresa interamente nell'ambito di un unico collegio uninominale, rispettivamente, per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del consiglio provinciale, nonché di un'unica circoscrizione di decentramento comunale. 2. In applicazione dell'articolo 17, comma 50, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rideterminare il numero delle sezioni, dovrà prevedersi la loro localizzazione, nella misura massima possibile, in edifici non scolastici.
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