Art. 1
In vigore dal 13 mag 1998
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
Visto l'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 55, comma 6, della legge n. 449/1997 soprarichiamata, nonché gli articoli 35, 38 e 53 del testo unico n. 223/1967;
Visto l'articolo 17, comma 50, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Ritenuto di dover provvedere a fissare i criteri per una nuova ripartizione del corpo elettorale in sezioni, al fine di adeguare il numero degli iscritti delle singole sezioni ai limiti, minimi e massimi, fissati dalla nuova normativa e di addivenire ad una riduzione del 30% di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 37/98 del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 9 marzo 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 09801547 del 20 marzo 1998);
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 55, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ogni comune è diviso in sezioni elettorali aventi, di regola, un numero di iscritti non superiore a 1.200, nè inferiore a 500.
2. Ai fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di perseguire la riduzione del 30 per cento delle sezioni elettorali prevista dall'articolo 55, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli uffici elettorali comunali, nel rispetto dei criteri individuati dal presente decreto e in conformità all'opera di coordinamento degli uffici elettorali provinciali, predispongono proposte di ridistribuzione del corpo elettorale da sottoporre alle commissioni elettorali comunali.
3. Le proposte di cui al comma 2 sono comunicate agli uffici elettorali provinciali entro il 10 settembre 1998, affinché verifichino che, a livello provinciale, la riduzione del numero delle sezioni tenda a raggiungere complessivamente almeno il 30 per cento del totale delle sezioni costituite al 30 giugno 1998.
4. Gli uffici elettorali provinciali, entro il 17 settembre 1998, comunicano, per ogni singolo comune della provincia, il numero delle sezioni elettorali ottenuto a seguito della riduzione alla Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, che accerta, a norma dell'articolo 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la conformità delle modifiche agli obiettivi del perseguimento della riduzione del 30 per cento delle sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale.
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