Art. 3
In vigore dal 13 mag 1998
1. La riduzione del numero delle sezioni dovrà essere conseguita preferibilmente con l'accorpamento delle sezioni già ubicate nel medesimo fabbricato.
2. Qualora vi siano due sezioni ubicate nel medesimo fabbricato, aventi complessivamente non più di 1.200 elettori, si provvede a costituire un'unica sezione.
3. Qualora nel medesimo fabbricato siano già ubicate più di due sezioni, queste sono accorpate in modo tale da assegnare a ciascuna sezione, mediamente, circa 1.000 elettori, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1998-04-02;117#art-3