Art. 8

In vigore dal 13 mag 1998
1. Successivamente alla riduzione del numero delle sezioni elettorali prevista dal presente decreto, il conseguente adeguamento degli iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, di cui all' della legge 8 marzo 1989, n. 95, si attua provvedendo alla sostituzione delle persone cancellate solo quando l'albo stesso conterrà un numero di elettori inferiore a quello prescritto dalla suddetta legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 aprile 1998 Il Ministro: Napolitano Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1998 Registro n. 1 Interno, foglio n. 203
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