Capo II
Art. 6
In vigore dal 7 apr 1998
1. L'unità responsabile del procedimento è l'ufficio dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione competente in materia di ricerca per cui è chiesto il contributo.
2. La concessione del contributo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, è subordinata all'accertamento della validità della proposta.
3. Il provvedimento, anche se negativo ed adeguatamente motivato, è adottato dal direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere documenti, dati ed elementi riguardanti l'attività di ricerca da espletare: in tal caso il termine di cui al comma 3 decorre dal ricevimento degli atti richiesti.
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