Capo III

Art. 7

In vigore dal 7 apr 1998
l. Il Ministero ha la facoltà, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di bilancio, di erogare sussidi: a) al personale di ruolo, in servizio od in quiescenza; b) al personale in servizio non di ruolo; c) alla vedova ed ai figli minori o inabili al lavoro del dipendente deceduto. 2. Per le spese funerarie è concesso uno speciale contributo al coniuge superstite del dipendente deceduto in attività di servizio o, in mancanza, ai figli conviventi. In assenza anche di questi ultimi, il contributo, in misura dimezzata, viene erogato al parente entro il 4 grado che dimostri di aver sostenuto le spese in questione. 3. Il Ministero provvede a rimborsare le spese per il trasporto al luogo di residenza della salma del dipendente deceduto in attività di servizio fuori della abituale sede di applicazione. 4. Il Ministero provvede, altresì, a rimborsare le spese relative alle onoranze funebri, qualora la morte del dipendente sia avvenuta per accertata causa di servizio. 5. Ai sensi dell', tabella allegato B, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande per il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo e le relative quietanze sono esenti dall'imposta di bollo.
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