Capo I

Art. 3

In vigore dal 7 apr 1998
1. Il provvedimento di esonero riguarda soltanto l'anno cui esso si riferisce ed è rinnovabile. 2. L'ente è tenuto al versamento della tassa di concessione governativa. 3. L'amministrazione invia copia del provvedimento di esonero al Ministero delle finanze ed alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
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urn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:1998-01-08;54#art-3

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Art. 3 Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito del Ministero delle comunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo