Capo I

Art. 1

In vigore dal 7 apr 1998
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto l'articolo 37 del regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295, riguardante l'esonero dal pagamento del canone radiotelevisivo in favore di talune categorie di enti ed istituti pubblici; Vista la legge 15 luglio 1966, n. 560, come modificata dall'articolo 37 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, concernente la concessione di contributi per studi e ricerche nel campo delle poste e delle telecomunicazioni; Visto l' della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di interventi assi stenziali a favore del personale; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12 relativo alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, che ha approvato il regolamento per la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537, concernente il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Riconosciuta l'esigenza di dettare norme di attuazione dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 nell'ambito del Ministero delle comunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 dicembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, ai sensi del menzionato articolo l7 della legge n. 400/1988, con nota GM/108180/4209 DL/CR del 24 dicembre 1997; Adotta il seguente regolamento: . 1. Gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle province possono chiedere al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni - di essere esonerati dal pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni sonore e televisive, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295. 2. La domanda, da presentare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale si intende richiedere l'esonero, deve essere corredata della documentazione comprovante la natura dell'ente.
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