Capo I

Art. 4

In vigore dal 7 apr 1998
1. La domanda di rinnovo dell'esonero deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni entro il 31 ottobre dell'anno per il quale è stato ottenuto l'esonero. 2. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione che non sono intervenute variazioni rispetto alla natura dell'ente richiedente. 3. La domanda si intende accolta ove non ne sia comunicato il rigetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione. 4. L'amministrazione invia copia del provvedimento di rinnovo al Ministero delle finanze ed alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
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urn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:1998-01-08;54#art-4

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Art. 4 Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito del Ministero delle comunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo