Capo II

Art. 5

In vigore dal 7 apr 1998
1. Gli enti e le istituzioni pubblici, che svolgono senza fini di lucro attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, possono richiedere contributi al Ministero delle comunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. 2. La domanda di contribuzione deve essere corredata dell'atto costitutivo, dello statuto e delle indicazioni sulla struttura organizzativa e deve indicare l'oggetto, le motivazioni e le finalità della richiesta nonché le modalità di impiego del contributo; deve, inoltre, precisare se, per il medesimo scopo, siano stati ottenuti altri contributi e di quale entità. 3. La preferenza è accordata in base all'integrazione delle richieste con il piano di ricerche approvato dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.
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Art. 5 Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito del Ministero delle comunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo