Capo II
Art. 5
In vigore dal 7 apr 1998
1. Gli enti e le istituzioni pubblici, che svolgono senza fini di lucro attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, possono richiedere contributi al Ministero delle comunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.
2. La domanda di contribuzione deve essere corredata dell'atto costitutivo, dello statuto e delle indicazioni sulla struttura organizzativa e deve indicare l'oggetto, le motivazioni e le finalità della richiesta nonché le modalità di impiego del contributo; deve, inoltre, precisare se, per il medesimo scopo, siano stati ottenuti altri contributi e di quale entità.
3. La preferenza è accordata in base all'integrazione delle richieste con il piano di ricerche approvato dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:1998-01-08;54#art-5