Capo III

Art. 8

In vigore dal 7 apr 1998
1. I sussidi di cui al comma l dell' sono concessi, a richiesta degli interessati, in caso di particolare bisogno, conseguente a decessi, gravi malattie, prolungate degenze in clinica, interventi chirurgici o ad altre circostanze eccezionali che abbiano provocato condizioni di difficoltà economiche incidenti sul bilancio familiare. 2. La precedenza nell'erogazione del beneficio è accordata ai lavoratori la cui famiglia sia monoreddito, ovvero di qualifica meno elevata o con maggiore carico di famiglia. 3. Non è dato corso a richieste che non documentino le circostanze che possano dar titolo al sussidio e che non dimostrino le spese sostenute a mezzo di documentazione fiscalmente in regola; sono escluse dal beneficio le spese altrimenti rimborsabili o indennizzabili. 4. Sull'istanza può essere richiesto il parere del superiore gerarchico dell'interessato. 5. Non può essere concesso al medesimo soggetto più di un sussidio nel corso di uno stesso esercizio finanziario, salvo che per eccezionali circostanze.
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