Capo III
Art. 9
In vigore dal 7 apr 1998
1. Con ordinanza del dirigente generale per il personale, sentito il consiglio di amministrazione, sono fissate le misure massime dei sussidi e dei contributi di cui all', nonché i limiti di competenza a valore del responsabile del competente ufficio della direzione generale per il personale.
2. Il termine per l'adozione dei provvedimenti, anche se negativi, di cui all', è di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. L'unità responsabile del procedimento è la divisione 2 della direzione generale per il personale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normati- vi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 gennaio 1998
Il Ministro: Maccanico Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 154
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