Art. 8

Collegio dei revisori

In vigore dal 25 gen 1998
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nell'albo dei revisori contabili. I membri effettivi assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di morte, dimissioni o decadenza o li sostituiscono in caso di temporaneo impedimento. 2. Il collegio dei revisori esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'attività dei collegi sindacali. In particolare controlla la gestione amministrativa e contabile dell'ente; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie; esamina bilanci dell'Istituto redigendo apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; può procedere in ogni momento, ad atti di ispezione e di controllo. 3. Il collegio dei revisori esprime parere sugli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi, variazioni ai medesimi, conti consuntivi, contrazioni di mutui e partecipazioni societarie, ricognizione e riaccertamenti dei residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal consiglio di amministrazione al quale può comunque chiedere notizie su determinati affari. 4. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; all'uopo hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili. 5. I controlli amministrativi e contabili sulle unità operative all'estero vengono esercitati presso la sede centrale. Eventuali ispezioni all'estero possono essere effettuate soltanto nei casi di accertate gravi irregolarità. 6. Il collegio dei revisori può adottare un proprio regolamento interno di funzionamento.
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