Art. 7
Direttore generale
In vigore dal 25 gen 1998
1. Il direttore generale svolge tutti i compiti previsti dalla legge. In particolare:
a) sovrintende alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituto;
b) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e assicura l'esecuzione delle delibere consiliari;
c) formula proposte su materie di spettanza del consiglio di amministrazione anche sulla base delle proposte elaborate dagli uffici;
d) coordina l'attività degli uffici dell'Istituto è l'impiego delle risorse in funzione degli obiettivi e dei programmi;
e) verifica e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili degli uffici;
f) richiede pareri agli organi consultivi della pubblica amministrazione, fornisce risposte ai rilievi del collegio dei revisori, relaziona al comitato consultivo sull'attuazione del piano annuale;
g) adotta tutti gli atti di gestione non specificamente attribuiti al consiglio di amministrazione o ai dirigenti dalla legge o dai regolamenti dell'ICE;
h) risponde al consiglio di amministrazione per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, ad esso attribuite sulla base della legge e del presente statuto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1997-11-11;474#art-7