Art. 10

Sostituzione di componenti degli organi istituzionali

In vigore dal 25 gen 1998
1. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione di un componente degli organi nel corso del quadriennio di cui all', comma 3, della legge, si procede alla sostituzione secondo le modalità previste dalla legge stessa per la nomina. La nomina in sostituzione ha effetto sino alla scadenza del quadriennio stesso.
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