Art. 13
Piano di attività
In vigore dal 25 gen 1998
1. Il piano annuale di attività previsto dall' della legge può essere modificato nel corso dell'anno al fine di adattare le attività alle mutate condizioni degli scenari internazionali e dei singoli mercati esteri.
2. Nel predisporre il piano annuale e gli aggiustamenti infraannuali, l'ICE tiene conto di valutazioni di efficienza ed efficacia sull'attività precedentemente svolta. Per tale valutazione l'Istituto può avvalersi di apposite professionalità esterne ai sensi dell', comma 9. Nel piano annuale verranno formulati gli obiettivi da raggiungere con i singoli progettiiniziative promozionali e definiti i parametri per la verifica del loro conseguimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1997-11-11;474#art-13