Art. 11
Incompatibilità e decadenza
In vigore dal 25 gen 1998
1. La carica di presidente è incompatibile con le funzioni di cui all' della legge 24 gennaio 1978, n. 14, a pena di decadenza.
2. Il presidente, i componenti del collegio dei revisori e del consiglio di amministrazione decadono dall'ufficio se interdetti, inabilitati, falliti, condannati a pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il presidente, i componenti degli organi collegiali e il direttore generale che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli dell'Istituto relativamente ad uno o più affari, ne danno notizia al consiglio di amministrazione ed al collegio dei revisori e si astengono, a pena di decadenza, dal trattare la questione. In caso di astensione del direttore generale il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti del caso.
4. La decadenza opera di diritto e va dichiarata dall'organo competente per la nomina, previa contestazione in contraddittorio con l'interessato.
Storico versioni
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