Art. 14

Personale

In vigore dal 25 gen 1998
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale incluso nei ruoli organici dell'Istituto, assunto in Italia sulla base delle procedure previste dai regolamenti del personale protempore vigenti, è disciplinato dai contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici e dal regolamento di cui all', comma 2, della legge. 2. Il trattamento economico accessorio di cui all', comma 3, della legge si applica al personale di cui al comma 1, trasferito all'estero per esigenze di servizio. 3. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalità estera, assunto localmente per le esigenze delle unità operative all'estero, anche se in possesso di cittadinanza italiana, è disciplinato dalle norme e dagli usi locali. 4. I risultati conseguiti dai dirigenti nella gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa sono oggetto di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal regolamento organico del personale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 novembre 1997 Il Ministro: Fantozzi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1997 Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 74
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