Art. 6

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 25 gen 1998
1. Il consiglio di amministrazione, nell'esercizio dei poteri di cui alla legge, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, adotta le direttive generali circa la gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive medesime. Esercita, altresì, i poteri non espressamente attribuiti ad altri organi istituzionali, al direttore generale ed ai dirigenti, dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di cui al successivo comma 3. 2. Il consiglio di amministrazione approva con debito anticipo la proposta di piano delle attività per l'anno futuro, nell'ambito del piano triennale di cui all' del presente statuto, individuando anche gli strumenti ed i fondi necessari per l'attuazione del programma e la quantificazione dei costi necessari per il funzionamento e l'attività delle sedi nazionali ed estere. 3. Il consiglio di amministrazione, nell'ambito del potere regolamentare previsto dall', comma 2, della legge, delibera il regolamento organico del personale, il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti necessari all'espletamento delle funzioni dell'Istituto. 4. Il consiglio di amministrazione, nel delegare funzioni al direttore generale, in attuazione della legge, definisce i limiti di tempo e di materia dei poteri così delegati. Sono comunque escluse dalla delega le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) dell', comma 3, della legge. 5. La responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione, per atti ed omissioni relativi all'adempimento dei propri doveri, non si estende a chi tra di essi abbia fatto risultare il proprio dissenso mediante tempestiva annotazione a verbale. 6. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. 7. Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme per il suo funzionamento, anche in relazione alla nomina del segretario e del suo sostituto. 8. Il consiglio di amministrazione, fatte salve le sue attribuzioni collegiali non delegabili, può delegare specifiche funzioni a membri del consiglio di amministrazione stesso. 9. Il consiglio di amministrazione, con delibera motivata e nell'ambito di quanto previsto dall', comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà di affidare ad esperti esterni lo studio di specifiche problematiche e il supporto tecnico scientifico a problematiche di rilievo generale, qualora non esistano all'interno dell'Istituto le competenze specialistiche richieste. 10. Il consiglio di amministrazione adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dei fini previsti dalla legge.
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