Art. 5
Presidente
In vigore dal 25 gen 1998
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, con facoltà di conferire deleghe e procure entro i limiti di tempo e di materia stabiliti d'intesa con il consiglio di amministrazione, fatti salvi i poteri di rappresentanza dell'ente nei confronti di terzi attribuiti dai regolamenti al direttore generale e ai dirigenti.
2. Il presidente può incaricare i membri del consiglio di amministrazione, il direttore generale o singoli funzionari, di rappresentare l'Istituto in occasione di eventi a rilevanza esterna.
3. Il presidente vigila sull'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione e, su delega del consiglio stesso, assicura il coordinamento funzionale dell'Istituto.
4. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità e di norma ogni due settimane nonché su richiesta formulata da almeno due componenti ovvero dal collegio dei revisori.
La convocazione va effettuata con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di funzionamento del consiglio di amministrazione. Il presidente predispone l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione anche tenendo conto delle richieste degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
5. Il presidente cura la pubblicazione dei dispositivi delle delibere del consiglio di amministrazione, salvo quanto diversamente stabilito, in relazione a singoli casi, dal consiglio stesso.
6. Il presidente, di propria iniziativa o su richiesta degli altri componenti dei consiglio di amministrazione, ha facoltà di invitare alle sedute dei consiglio medesimo i responsabili degli uffici ed esperti per fornire chiarimenti su argomenti di rispettiva competenza.
7. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente del consiglio di amministrazione più anziano d'età.
8. Il presidente, ove non sia possibile una tempestiva convocazione del consiglio di amministrazione, adotta, in casi di improrogabile necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio medesimo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Storico versioni
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