Art. 1

Definizioni

In vigore dal 25 gen 1998
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); Visti, in particolare, gli della predetta legge, secondo cui lo statuto dell'ICE è deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero; Visto il parere espresso dal comitato consultivo il 30 luglio 1997; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'ICE n. 39/97 del 1 agosto 1997; Ritenuto di dover apportare, rispetto al testo deliberato dal consiglio di amministrazione, alcune modifiche di carattere formale agli , commi 5 e 6; 6, comma 2; 9, commi 1, lettera b), e 4; 12, comma 1; 14, comma 5; Ritenuto, inoltre, di dover apportare, sempre rispetto al predetto testo, alcune modifiche di carattere tecnico all', comma 4, in quanto la elencazione delle attività ivi contenuta deve ritenersi meramente esemplificativa rispetto alla indicazione delle funzioni assegnate all'ICE dall' della citata legge n. 68 del 1997; all', comma 3, in quanto riproduceva parzialmente ed in maniera imprecisa quanto previsto dall', comma 3, della legge n. 68 del 1997; all', comma 2, in quanto rischiava di introdurre elementi di incertezza in relazione ad una procedura già compiutamente delineata nella legge; all', comma 3 (ora comma 2), in quanto si rende necessario prevedere un controllo a posteriori dei risultati ottenuti con il piano di attività; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 62874 del 28 ottobre 1997; Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai fini del presente statuto: a) si intende per ICE l'Istituto nazionale per il commercio estero; b) si intende per Ministero vigilante il Ministero del commercio con l'estero; c) si intende per legge la legge 25 marzo 1997, n. 68.
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