Art. 3
Attività dell'ICE
In vigore dal 25 gen 1998
1. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali l'ICE svolge le funzioni di cui all' della legge, realizzando ogni attività che agevoli i processi di internazionalizzazione del sistema economico nazionale o che gli venga affidata da altre pubbliche amministrazioni, dall'Unione europea ovvero da altre istituzioni a carattere sovranazionale.
2. L'ICE opera in raccordo con tutti i soggetti che agiscono in forma organizzata a favore dell'internazionalizzazione del sistema paese (in particolare regioni, camere di commercio, organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori) ed adegua le proprie attività alla evoluzione del quadro operativo e normativo, bilaterale e multilaterale, tenendo anche conto delle interrelazioni tra commercio e ambiente e tra commercio e condizioni di lavoro.
3. I servizi prestati dall'ICE al sistema produttivo si articolano in attività di informazione, promozione collettiva, assistenza e formazione, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole ed associate.
4. Nello svolgere tutte le funzioni previste dall', comma 2, lettere da a) a l) della legge, l'ICE cura, tra l'altro, le seguenti attività:
con riferimento alla lettera a) cura lo studio sistematico di legislazione, contrattualistica, metodi extragiudiziali di composizione delle controversie commerciali; organizza inoltre corsi, seminari e convegni su aspetti tecnici, economici e giuridici connessi alla globalizzazione dei mercati;
con riferimento alla lettera b) promuove iniziative miranti alla tutela e valorizzazione dei marchi e brevetti nazionali in collaborazione anche con il Ministero degli affari esteri;
con riferimento alla lettera c) realizza da solo o in collaborazione con altri soggetti, anche attraverso l'utilizzo delle fonti di finanziamento della Unione europea e di altri organismi internazionali, programmi di intervento promozionale e di assistenza all'internazionalizzazione delle imprese. Fornisce o aiuta a reperire sul mercato servizi di assistenza e consulenza tecnica, legale, finanziaria e amministrativa. Stipula con imprese, enti, associazioni o altri organismi nazionali ed esteri convenzioni inerenti l'utilizzo di banche dati;
con riferimento alla lettera alle lettere d) ed e) organizza corsi, seminari e convegni nel campo della formazione manageriale professionale e tecnica di giovani laureati, diplomati e quadri di impresa, con riferimento agli aspetti tecnici, economici e giuridici connessi alla globalizzazione dei mercati; cura in particolare la formazione di operatori esteri presso realtà produttive italiane; coopera con associazioni e imprese nazionali ed estere nell'organizzare all'estero centri di addestramento professionale e di assistenza tecnica per macchinari italiani;
con riferimento alla lettera f) coopera, in particolare mediante la propria rete all'estero, all'organizzazione di attività e servizi atti ad attrarre investimenti esteri in Italia;
con riferimento alla lettera l) collabora con la Presidenza del Consiglio, i Ministeri competenti e le rappresentanze diplomatiche all'estero alla predisposizione dei programmi concernenti le imprese al seguito di missioni governative.
5. I servizi di base, da definirsi da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell', comma 3, lettera f), della legge, vengono prestati di norma a titolo gratuito alle imprese e loro associazioni ed alle pubbliche amministrazioni e loro strutture associative.
6. I servizi specializzati e personalizzati sono prestati a pagamento secondo criteri e modalità fissati dal consiglio di amministrazione, prevedendo anche eventuali forme di abbonamento quando la particolare materia o i contenuti del servizio lo consentono.
7. Le attività affidate all'ICE da parte di altre pubbliche amministrazioni o da organismi internazionali e comunitari prevedono il rimborso della quota di costi generali imputabili alla organizzazione e gestione delle medesime, secondo modalità e criteri deliberati dal consiglio di amministrazione.
8. Nello svolgimento delle funzioni istituzionali l'ICE può trattare dati personali relativi a ditte ed enti italiani e stranieri, persone fisiche e giuridiche, nonché comunicare e diffondere gli stessi presso operatori italiani e stranieri, secondo le modità ed i limiti previsti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1997-11-11;474#art-3