Art. 7
Dirigenza regionale
In vigore dal 6 feb 1997
1. Alla direzione regionale del lavoro è preposto un dirigente.
2. Nelle sedi di cui alla annessa tabella A, punto 1, sono uffici dirigenziali anche il settore politiche del lavoro e il settore ispezione del lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-11-07;687#art-7