Art. 7

Dirigenza regionale

In vigore dal 6 feb 1997
1. Alla direzione regionale del lavoro è preposto un dirigente. 2. Nelle sedi di cui alla annessa tabella A, punto 1, sono uffici dirigenziali anche il settore politiche del lavoro e il settore ispezione del lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-11-07;687#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo