Art. 4

Competenze della direzione regionale del lavoro

In vigore dal 6 feb 1997
1. La direzione regionale del lavoro svolge le funzioni già attribuite all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonché all'ispettorato regionale del lavoro. 2. In particolare, la direzione regionale: a) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla attività delle direzioni provinciali del lavoro; b) assicura le funzioni di segreteria amministrativa e tecnica della commissione regionale per l'impiego; c) provvede alla rilevazione, in collaborazione con gli osservatori regionali e con l'agenzia per l'impiego, degli andamenti del mercato del lavoro per tutti i settori di attività, nonché alla elaborazione delle statistiche in materia di lavoro, comprese quelle relative all'attività di vigilanza; d) cura la promozione e il coordinamento degli uffici di relazioni con il pubblico; e) assicura il servizio di "prevenzione e protezione".
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