Art. 4
Competenze della direzione regionale del lavoro
In vigore dal 6 feb 1997
1. La direzione regionale del lavoro svolge le funzioni già attribuite all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonché all'ispettorato regionale del lavoro.
2. In particolare, la direzione regionale:
a) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla attività delle direzioni provinciali del lavoro;
b) assicura le funzioni di segreteria amministrativa e tecnica della commissione regionale per l'impiego;
c) provvede alla rilevazione, in collaborazione con gli osservatori regionali e con l'agenzia per l'impiego, degli andamenti del mercato del lavoro per tutti i settori di attività, nonché alla elaborazione delle statistiche in materia di lavoro, comprese quelle relative all'attività di vigilanza;
d) cura la promozione e il coordinamento degli uffici di relazioni con il pubblico;
e) assicura il servizio di "prevenzione e protezione".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-11-07;687#art-4