Art. 1
Ambito della disciplina
In vigore dal 6 feb 1997
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l', commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996;
Sulla proposta del direttore generale degli affari generali e del personale;
Vista l'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista l'intesa con il Ministro del tesoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Ambito della disciplina
1. Gli uffici dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di seguito denominato Ministero, sono ordinati secondo le disposizioni del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-11-07;687#art-1