Art. 5
Direzione provinciale del lavoro
In vigore dal 12 ott 1999
1. La direzione provinciale del lavoro è istituita presso ciascun capoluogo di provincia, ad eccezione delle province della Sicilia e del Trentino-Alto Adige. Nella provincia di Aosta le funzioni ad essa attribuite sono svolte dalla direzione regionale del lavoro.
1-bis. Nella provincia del Verbano Cusio Ossola la direzione provinciale del lavoro ha sede ad Omegna.
2. La direzione provinciale è articolata nei seguenti uffici:
a) servizio politiche del lavoro;
b) servizio ispezione del lavoro;
c) ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-11-07;687#art-5