Art. 5

Direzione provinciale del lavoro

In vigore dal 12 ott 1999
1. La direzione provinciale del lavoro è istituita presso ciascun capoluogo di provincia, ad eccezione delle province della Sicilia e del Trentino-Alto Adige. Nella provincia di Aosta le funzioni ad essa attribuite sono svolte dalla direzione regionale del lavoro. 1-bis. Nella provincia del Verbano Cusio Ossola la direzione provinciale del lavoro ha sede ad Omegna. 2. La direzione provinciale è articolata nei seguenti uffici: a) servizio politiche del lavoro; b) servizio ispezione del lavoro; c) ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali.

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urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-11-07;687#art-5

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